Il decreto attuativo sul sistema di comunicazione dei dati alla Questura è il D.M. 7 gennaio 2013 (D.M. 07/01/2013 Pubblicato in G.U. il 17/01/2013): Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive. Si può scaricare qui
Le novità sono:
Viene confermata l'obbigatorietà dell'invio telematico dei dati e l'impossibilità di consegnare a mano un elenco cartaceo o le schedine stesse.
La possibilità di inviare i dati per posta elettronica certificata o per fax, nel caso in cui ci fossero problemi tecnici per cui non sia possibile il collegamento con il sito della Polizia di Stato.
Viene chiarito che le ricevute emesse dalla Polizia di Stato, devono essere conservate per 5 anni.
Viene stabilito un nuovo protocollo di trasmissione che ancora però non è in uso da parte della Polizia di Stato. Viene richiesto il numero di pernottamenti (non viene specificato ma immaginiamo che sia presunto) e non viene richiesta la residenza.
I nostri programmi sono comunque già pronti per il nuovo protocollo di trasmissione.
La disciplina concernente le modalità di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza delle persone alloggiate in strutture ricettive, è prevista dall'art.109 del T.U.L.P.S.
L'articolo 109 TULPS ha subito nel tempo numerose modifiche, l'ultima è dell'art.8 Legge 135/2001.
Il cosiddetto decreto SALVA ITALIA, all'art.40, così come convertito in legge, ha modificato il comma 3 dell'art. 109 TULP rendendo OBBLIGATORIO l'invio dei dati delle persone alloggiati con mezzi telematici.
La formulazione attuale quindi è la seguente:
I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvao dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Su gentile segnalazione dell'UPGAIP della Questura di Brescia, informiamo che il comma 4 dell'art. 109 T.U.L.P. NON E' IN VIGORE:
Pertanto la non osservazione delle disposizioni dell'art.109 T.U.L.P.S., è di rilevanza penale e non amministrativa, come stabilito dall'art.17 dello stesso T.U.L.P.S.
Niente più schedina alloggiati dunque. All'atto della conversione in legge del decreto 'salva Italia', al comma 3 dell'articolo 109 TULPS, non viene fatta più mensione della scheda di notifica.
Non esiste neanche l'obbligo di conservazione delle schedine già compilate così come esplicitamente indicato dall'art. 7 comma 4 della legge 30 maggio 1995 n.203.
È obbligatorio invece conservare il file di ricevuta della comunicazione, per 5 anni.
Non si deve quindi stampare e conservare la ricevuta cartacea, ma il file. Questo perchè il file contiene la firma digitale della Polizia di Stato.
Il Decreto Ministeriale che regolava l'invio telematico dei dati delle persone alloggiate D.M. 11 dicembre 2000 è stato abrogato dal recente D.M. 07/01/2013.